Associazione dei Genitori degli Ospiti della Fondazione Stella Maris

Associazione di Promozione Sociale (APS)

 

Estratto dello STATUTO

 

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

é costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato ÒCodice del Terzo SettoreÓ) e successive modifiche, una associazione denominata ÒAssociazione dei Genitori degli Ospiti della Fondazione Stella MarisÓ APS, da ora in avanti denominata per brevitˆ associazione, con sede legale nel Comune di Pisa.

            LĠassociazione ha durata illimitata.

 

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ART. 2 (Scopo, finalitˆ e attivitˆ)

LĠassociazione svolge la sua attivitˆ nel settore dellĠassistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria e si propone di operare per il benessere e la tutela delle persone con disabilitˆ neuropsichiche con disturbi dellĠampio spettro autistico o disturbi cognitivi, comportamentali e relazionali ospitate nelle strutture della Fondazione Stella Maris di Pisa.

               LĠassociazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento di una o pi delle seguenti attivitˆ:

c)  prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; specificatamente, lĠassociazione si impegna affinchŽ siano garantite ai suoi tutelati le prestazioni necessarie al mantenimento di buona salute e qualitˆ di vita, sostenendo iniziative e azioni che condividano questi stessi fini, attuando anche azioni di valutazione per eventuale sostegno economico e intervenendo presso gli enti preposti con azioni di sensibilizzazione rispetto a problematiche riscontrate o di promozione per possibili modifiche o migliorie dei servizi o prestazioni giˆ in essere;

i)  organizzazione e gestione di attivitˆ culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivitˆ, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitˆ di interesse generale di cui al presente articolo; specificatamente, lĠassociazione si propone di esercitare gli strumenti della partecipazione e della sensibilizzazione presso enti pubblici o privati attivi nei settori della disabilitˆ, sia nelle fasi decisionali o organizzative, che nelle attivitˆ di controllo e valutazione dei servizi, utilizzando anche mezzi pubblici di comunicazione per la diffusione di informazioni o opinioni su temi attinenti agli scopi associativi;

k) organizzazione e gestione di attivitˆ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; specificatamente, lĠassociazione promuove e sostiene, con lĠattivitˆ dei propri volontari e eventualmente con interventi economici, progetti di uscite, viaggi o vacanze di gruppo gestiti dagli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa in favore degli Ospiti;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchŽ ogni altra attivitˆ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; specificatamente lĠassociazione promuove e sostiene, anche attraverso collaborazione con enti pubblici o privati o altre associazioni, progetti finalizzati a offrire soluzioni residenziali idonee a garantire il benessere psichico e fisico dei propri tutelati anche dopo lĠeventuale uscita dai centri della Fondazione Stella Maris o in caso di reinserimento in famiglia o in vita autonoma;

s)  agricoltura sociale, ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; specificatamente, lĠassociazione promuove e sostiene, con lĠattivitˆ dei propri volontari e eventualmente con interventi economici, piccoli progetti di agricoltura o cura e allevamento di animali gestiti dagli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa in favore degli Ospiti;

t)  organizzazione e gestione di attivitˆ sportive dilettantistiche; specificatamente, lĠassociazione promuove e sostiene, con lĠattivitˆ dei propri volontari, ed eventualmente con interventi economici, attivitˆ sportive che coinvolgono nelle loro attivitˆ gli Ospiti degli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitˆ di interesse generale a norma del presente articolo; specificatamente, lĠassociazione si propone di sostenere i propri tutelati e soggetti a loro collegati tramite servizi, contributi economici o cessione di beni strumentali, oggetti di svago, vivande, materiale di studio, di produttivitˆ o di utilitˆ individuale o collettiva;

w)     promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchŽ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivitˆ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunitˆ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui allĠarticolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui allĠarticolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; specificatamente, lĠassociazione si propone di tutelare anche attraverso mezzi legali gli interessi degli Ospiti degli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitˆ organizzata; specificatamente, lĠassociazione si propone di valutare e eventualmente sostenere progetti di riqualificazione di immobili per la creazione di strutture riabilitative o residenziali per persone disabili.

LĠassociazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione allĠammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

               LĠassociazione pu˜ esercitare, a norma dellĠart. 6 del Codice del Terzo Settore, attivitˆ diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarˆ successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

               LĠassociazione pu˜ esercitare anche attivitˆ di raccolta fondi, a norma dellĠart. 7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attivitˆ di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritˆ, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

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ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati  illimitato ma, in ogni caso, non pu˜ essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire allĠassociazione le persone fisiche che condividono le finalitˆ della stessa e che partecipano alle attivitˆ dellĠassociazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrˆ presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrˆ contenere:

-    l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonchŽ recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-    la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

-    indicazione della modalitˆ per ricevere le comunicazioni dellĠassociazione, e in particolare la disponibilitˆ a ricevere le stesse preferibilmente tramite posta elettronica o, in alternativa, tramite sistemi di messaggistica mobile e a partecipare a assemblee o incontri tramite mezzi telematici;

-    se pertinente, lĠindicazione della persona o delle persone nellĠinteresse delle quali si intende partecipare alle attivitˆ dellĠassociazione e lĠeventuale grado di parentela o tipo di rapporto o legame con le stesse.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitˆ perseguite e le attivitˆ di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta pu˜ entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e pu˜ venire meno solo nei casi previsti dallĠart. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

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ART. 6 (Organi e cariche dellĠassociazione)

Sono organi dellĠassociazione:

-    Assemblea;

-    il Consiglio direttivo;

-    il Presidente;

Sono cariche dellĠassociazione:

-    il Vice Presidente

-    il Segretario

-    il Tesoriere

-    Organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge)

 

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ART. 7 (Assemblea)

NellĠAssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato pu˜ farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce allĠavviso di convocazione. Ciascun associato pu˜ rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dellĠAssemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e lĠora di prima e seconda convocazione e lĠordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima (fatto salvo esigenze di urgenza straordinaria) della data fissata per lĠAssemblea, allĠindirizzo risultante dal libro degli associati, secondo la modalitˆ di trasmissione scelta al momento dellĠiscrizione.

LĠAssemblea si riunisce almeno una volta lĠanno per lĠapprovazione del bilancio di esercizio.

LĠAssemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessitˆ o quando ne  fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

LĠAssemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-    nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-    approva il bilancio di esercizio;

-    delibera sulla responsabilitˆ dei componenti degli organi associativi, ai sensi dellĠart. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilitˆ nei loro confronti;

-    delibera sulla esclusione degli associati;

-    delibera sulle modificazioni dellĠAtto costitutivo o dello Statuto;

-    approva lĠeventuale regolamento dei lavori assembleari;

-    delibera lo scioglimento dellĠassociazione;

-    delibera la trasformazione, fusione o scissione dellĠassociazione;

-    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallĠAtto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

-    stabilisce annualmente la quota associativa e la scadenza del pagamento.

LĠAssemblea  validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metˆ degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

LĠAssemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitˆ, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lĠAtto costitutivo e lo Statuto occorre, in una assemblea validamente costituita, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dellĠassociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati.

 

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ART. 8 (Consiglio direttivo e cariche dellĠassociazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontˆ e degli indirizzi generali dellĠAssemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale pu˜ essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dellĠAssemblea o di altri organi associativi; in particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-    eseguire le deliberazioni dellĠAssemblea;

-    formulare i programmi di attivitˆ associativa sulla base delle linee approvate dallĠAssemblea;

-    predisporre il Bilancio di esercizio e lĠeventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalitˆ previste al raggiungimento delle soglie di legge;

-    predisporre tutti gli elementi utili allĠAssemblea per la previsione e la programmazione economica dellĠesercizio;

-    deliberare sulle richieste di ammissione di nuovi soci;

-    stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitˆ associative;

-    curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietˆ dellĠassociazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo  formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 12, nominati dallĠAssemblea per la durata di 1 anno e sono rieleggibili.

Nel caso in cui per dimissioni o esclusione dal mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo diventi inferiore al numero minimo, si procede entro 60 giorni alla convocazione dellĠAssemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitˆ e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo  validamente costituito quando  presente la maggioranza (50% + 1) dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori  generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo al termine della Assemblea annuale assegna fra i propri componenti le cariche di:

-    Vicepresidente

-    Tesoriere

-    Segretario

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nellĠesercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere redige il bilancio di esercizio annuale e il bilancio preventivo con firma congiunta del Presidente ed ha potere di supervisione sui movimenti finanziari dellĠassociazione presso banche e uffici postali; il Tesoriere pu˜ avere dal Presidente potere di firma presso istituti bancari e postali.

Il Segretario custodisce e aggiorna i libri associativi, redige i verbali di assemblea e provvede alla diffusione degli stessi presso gli aventi diritto.

Nel caso in cui uno o pi dei consiglieri aventi carica associativa esca dalle proprie funzioni, il Presidente assume ad interim le funzioni vacanti e il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni per la riassegnazione delle stesse.

 

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ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente lĠassociazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso lĠesterno.

Il Presidente  eletto dallĠAssemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dallĠAssemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede lĠAssemblea e il Consiglio Direttivo, svolge lĠordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questĠultimo in merito allĠattivitˆ compiuta.

 

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ART. 15 (Bilancio di esercizio)

LĠassociazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso  predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dellĠesercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivitˆ diverse di cui allĠart. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.