Associazione
di Promozione Sociale (APS)
é
costituita fra i presenti, ai sensi del Codice
civile e del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato ÒCodice del Terzo SettoreÓ) e successive
modifiche, una associazione denominata ÒAssociazione dei
Genitori degli Ospiti della Fondazione Stella MarisÓ APS, da ora in avanti
denominata per brevit associazione,
con sede legale nel Comune di Pisa.
LĠassociazione
ha durata illimitata.
[É]
LĠassociazione svolge la sua attivit nel settore
dellĠassistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria e si propone di operare
per il benessere e la tutela delle persone con disabilit neuropsichiche con
disturbi dellĠampio spettro autistico o disturbi
cognitivi, comportamentali e relazionali ospitate nelle strutture della Fondazione
Stella Maris di Pisa.
LĠassociazione
persegue i propri scopi mediante lo svolgimento di una o pi delle seguenti
attivit:
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
specificatamente, lĠassociazione si impegna affinch siano garantite ai suoi
tutelati le prestazioni necessarie al mantenimento di buona salute e qualit di
vita, sostenendo iniziative e azioni che condividano questi stessi fini, attuando
anche azioni di valutazione per eventuale sostegno economico e intervenendo
presso gli enti preposti con azioni di sensibilizzazione rispetto a
problematiche riscontrate o di promozione per possibili modifiche o migliorie
dei servizi o prestazioni gi in essere;
i) organizzazione e gestione di attivit culturali, artistiche o ricreative
di particolare interesse sociale, incluse attivit, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivit di interesse generale di cui al presente articolo; specificatamente,
lĠassociazione si propone di esercitare gli strumenti della partecipazione e
della sensibilizzazione presso enti pubblici o privati attivi nei settori della
disabilit, sia nelle fasi decisionali o organizzative, che nelle attivit di
controllo e valutazione dei servizi, utilizzando anche mezzi pubblici di comunicazione
per la diffusione di informazioni o opinioni su temi attinenti agli scopi
associativi;
k) organizzazione e
gestione di attivit turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso; specificatamente, lĠassociazione
promuove e sostiene, con lĠattivit dei propri volontari e eventualmente con
interventi economici, progetti di uscite, viaggi o vacanze di gruppo gestiti
dagli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa in favore degli Ospiti;
q) alloggio sociale,
ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonch ogni altra attivit di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi
o lavorativi; specificatamente lĠassociazione promuove e sostiene, anche
attraverso collaborazione con enti pubblici o privati o altre associazioni,
progetti finalizzati a offrire soluzioni residenziali idonee a garantire il
benessere psichico e fisico dei propri tutelati anche dopo lĠeventuale uscita
dai centri della Fondazione Stella Maris o in caso di reinserimento in famiglia
o in vita autonoma;
s) agricoltura
sociale, ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e
successive modificazioni; specificatamente, lĠassociazione promuove e sostiene,
con lĠattivit dei propri volontari e eventualmente con interventi economici,
piccoli progetti di agricoltura o cura e allevamento di animali gestiti dagli
istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa in favore degli Ospiti;
t) organizzazione e
gestione di attivit sportive
dilettantistiche; specificatamente, lĠassociazione promuove e sostiene, con
lĠattivit dei propri volontari, ed eventualmente con interventi economici,
attivit sportive che coinvolgono nelle loro attivit gli Ospiti degli istituti
della Fondazione Stella Maris di Pisa;
u) beneficenza,
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivit
di interesse generale a norma del presente articolo; specificatamente,
lĠassociazione si propone di sostenere i propri tutelati e soggetti a loro collegati
tramite servizi, contributi economici o cessione di beni strumentali, oggetti
di svago, vivande, materiale di studio, di produttivit o di utilit individuale
o collettiva;
w) promozione
e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonch dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attivit di interesse generale
di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunit e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui allĠarticolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui
allĠarticolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; specificatamente,
lĠassociazione si propone di tutelare anche attraverso mezzi legali gli interessi
degli Ospiti degli istituti della Fondazione Stella Maris di Pisa;
z) riqualificazione di
beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalit organizzata; specificatamente, lĠassociazione
si propone di valutare e eventualmente sostenere progetti di riqualificazione
di immobili per la creazione di strutture riabilitative o residenziali per
persone disabili.
LĠassociazione
non dispone limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione allĠammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa.
LĠassociazione
pu esercitare, a norma dellĠart. 6 del Codice del Terzo Settore, attivit diverse da quelle di interesse
generale, secondarie e strumentali
rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito
Decreto Ministeriale. La loro individuazione sar
successivamente operata da parte del Consiglio
Direttivo.
LĠassociazione
pu esercitare anche attivit di raccolta
fondi, a norma dellĠart. 7 del Codice del Terzo Settore
– attraverso la richiesta a terzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie
attivit di interesse generale e nel rispetto dei
principi di verit, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico.
[É]
Possono
aderire allĠassociazione le persone
fisiche che condividono le finalit della stessa e che partecipano alle
attivit dellĠassociazione con la loro opera, con le loro competenze e
conoscenze.
Chi
intende essere ammesso come associato
dovr presentare al Consiglio Direttivo una domanda
che dovr contenere:
- l'indicazione
del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonch
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la
dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
- lĠindicazione
della modalit per ricevere le comunicazioni dellĠassociazione, e in
particolare la disponibilit a ricevere le stesse preferibilmente tramite posta
elettronica o, in alternativa, tramite sistemi di messaggistica mobile e a
partecipare a assemblee o incontri tramite mezzi telematici;
- se
pertinente, lĠindicazione della persona o delle persone nellĠinteresse delle
quali si intende partecipare alle attivit dellĠassociazione e lĠeventuale
grado di parentela o tipo di rapporto o legame con le stesse.
Il
Consiglio Direttivo delibera sulla
domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalit perseguite e le attivit di interesse
generale svolte.
La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata, a cura
del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il
Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora
la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha
proposta pu entro 60 giorni dalla comunicazione della
deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,
che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua successiva convocazione.
Lo
status di associato ha carattere permanente
e pu venire meno solo nei casi previsti dallĠart. 5. Non sono pertanto ammesse
adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
[É]
Sono organi dellĠassociazione:
- lĠAssemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
Sono cariche
dellĠassociazione:
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- lĠOrgano di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge)
[É]
ART. 7 (Assemblea)
NellĠAssemblea
hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun
associato ha un voto.
Ciascun associato
pu farsi rappresentare in Assemblea
da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce allĠavviso di convocazione. Ciascun associato pu
rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dellĠAssemblea avviene
mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e lĠora di prima e
seconda convocazione e lĠordine del giorno, spedita almeno 20
giorni prima (fatto salvo esigenze di urgenza straordinaria) della data fissata
per lĠAssemblea, allĠindirizzo risultante dal libro degli associati, secondo la
modalit di trasmissione scelta al momento dellĠiscrizione.
LĠAssemblea si riunisce almeno una volta lĠanno per
lĠapprovazione del bilancio di esercizio.
LĠAssemblea deve
essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit o quando ne fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.
LĠAssemblea ha le
seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,
se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio
di esercizio;
-
delibera
sulla responsabilit dei componenti degli
organi associativi, ai sensi dellĠart. 28 del Codice del Terzo Settore, e
promuove azione di responsabilit nei
loro confronti;
- delibera
sulla esclusione degli associati;
- delibera
sulle modificazioni dellĠAtto costitutivo
o dello Statuto;
- approva
lĠeventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dellĠassociazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione
dellĠassociazione;
- delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla
Legge, dallĠAtto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- stabilisce annualmente la quota associativa e la
scadenza del pagamento.
LĠAssemblea validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la met degli
associati, in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o
per delega.
LĠAssemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilit, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lĠAtto costitutivo e lo Statuto
occorre, in una assemblea validamente costituita, il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo
scioglimento dellĠassociazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei ¾ (tre quarti)
degli associati.
[É]
Il
Consiglio Direttivo opera in
attuazione delle volont e degli indirizzi generali dellĠAssemblea, alla quale
risponde direttamente e dalla quale pu essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella
sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto
quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dellĠAssemblea o
di altri organi associativi; in particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo
organo:
- eseguire le deliberazioni dellĠAssemblea;
- formulare i programmi di attivit associativa
sulla base delle linee approvate dallĠAssemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e
lĠeventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalit previste al raggiungimento
delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili
allĠAssemblea per la previsione e la programmazione economica dellĠesercizio;
- deliberare sulle richieste di ammissione di
nuovi soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
le attivit associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di
propriet dellĠassociazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo formato da un
numero di componenti compreso tra 5 e 12, nominati dallĠAssemblea per la durata di 1 anno e sono rieleggibili.
Nel caso in cui
per dimissioni o esclusione dal mandato il numero dei membri del Consiglio
Direttivo diventi inferiore al numero minimo, si procede entro 60 giorni alla convocazione dellĠAssemblea per la
ricostituzione del Consiglio Direttivo.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile
riguardo alle cause di ineleggibilit e di decadenza.
Il Consiglio
Direttivo validamente costituito
quando presente la maggioranza (50% + 1) dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori generale, pertanto
le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
Il Consiglio
Direttivo al termine della Assemblea annuale assegna
fra i propri componenti le cariche
di:
-
Vicepresidente
-
Tesoriere
-
Segretario
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nellĠesercizio delle sue funzioni.
Il Tesoriere redige il bilancio di
esercizio annuale e il bilancio preventivo con firma
congiunta del Presidente ed ha potere di supervisione sui movimenti finanziari
dellĠassociazione presso banche e uffici postali; il Tesoriere pu avere dal Presidente
potere di firma presso istituti bancari e postali.
Il Segretario custodisce e aggiorna i libri
associativi, redige i verbali di assemblea e provvede alla diffusione degli
stessi presso gli aventi diritto.
Nel caso in cui
uno o pi dei consiglieri aventi carica associativa esca dalle proprie
funzioni, il Presidente assume ad interim
le funzioni vacanti e il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni per la riassegnazione delle stesse.
[É]
Il
Presidente rappresenta legalmente
lĠassociazione nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie
tutti gli atti che la impegnano verso lĠesterno.
Il Presidente eletto dallĠAssemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio
Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dallĠAssemblea, con la maggioranza
dei presenti.
Il Presidente
convoca e presiede lĠAssemblea e il Consiglio Direttivo, svolge lĠordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
questĠultimo in merito allĠattivit compiuta.
[É]
LĠassociazione
deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio
di ogni anno.
Esso predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi
dalla chiusura dellĠesercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore.
Il Consiglio
Direttivo documenta il carattere
secondario e strumentale delle attivit diverse di cui allĠart. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio.